LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Polo
 Antonio avverso imposta Irpef 1982.
    Assistita dal segretario sig. Zarpellon Angelo.
    Sentito  il  rappresentante  dell'amministrazione finanziaria sig.
 Ganzina dott. Mario, funz. uff. ii.dd. e i ricorrenti sigg. Assente.
    Ritenuto che l'imprenditore sig. Polo Antonio, via Martini n. 126,
 Nove  (Vicenza)  nell'anno  1982  ha  pagato  regolarmente  tutte  le
 ritenute d'acconto relative ai suoi dipendenti pari a L. 5.987.000;
      che,  quale sostituto di imposta, ha spedito entro il termine di
 legge il mod. 770 pero' all'ufficio imposte dirette di  Vicenza,  che
 poi  lo  ha  inviato  a  quello di Bassano del Grappa, il quale lo ha
 ricevuto in data 10 aprile 1984;
      che  l'ufficio  imposte  di  Bassano,  considerando   ai   sensi
 dell'art.  12  del d.P.R. n. 600/1973 pervenuta tale dichiarazione il
 10 aprile 1984, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 stesso d.P.R.,
 ha ritenuto come omessa la presentazione del mod. 770;
      che, pertanto, detto ufficio in applicazione dell'art. 47 stesso
 d.P.R. ha irrogato la pena pecuniaria nella misura  minima,  pari  al
 doppio dell'imposta versata, e cioe' di L. 11.974.000;
      che  il  relativo  avviso di accertamento e' stato notificato al
 sig. Polo il 15 ottobre 1987;
      che contro tale avviso il sig. Polo ha proposto regolare ricorso
 eccependo in primis l'incostituzionalita' dell'applicato art. 47  del
 d.P.R. n. 600/1973:
        a)  per  violazione  dell'art. 76 della Costituzione in quanto
 l'art. 47 citato risulta in contrasto  con  la  norma  dell'art.  10,
 primo  e  secondo comma, n. 11, con la quale il legislatore delegante
 aveva dato al legislatore  delegato  la  seguente  chiara  direttiva:
 "adeguare  la  disciplina  delle sanzioni alla riforma prevista dalla
 legge" e commisurare le sanzioni "all'effettiva entita'  oggettiva  e
 soggettiva delle violazioni";
        b)  per  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per la
 disparita' di trattamento tra la disciplina delle sanzioni  contenuta
 nell'art.  46  (contribuenti dichiarati in proprio) e la piu' gravosa
 disciplina contenuta nel seguente art.  47  del  d.P.R.  n.  600/1973
 (sostituiti di imposta che dichiarati redditi altrui);
      che  questa  commissione  osserva  inoltre che la norma in esame
 (art. 47) non distingue fra casi  sostanzialmente  diversi,  come  la
 semplice   inosservanza   di  formalita',  che  nessun  danno  arreca
 all'erario, e la omissione di atti comportanti evasione di imposta;
      che questa commissione ritiene non manifestamente  infondate  le
 eccezioni  di  incostituzionalita' solevate anche dal ricorrente sig.
 Polo;
      che  i   decreti   delegati   sono   sindacabili   dalla   Corte
 costituzionale,   non   solo  per  l'eventuale  contrasto  con  norme
 costituzionali, ma anche per contrasto con  le  rispettive  leggi  di
 delegazione;
      che   quindi  appare  fondata  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale,  in  relazione  agli  artt.  3,   23   e   76   della
 Costituzione,  della  norma  dell'art.  10,  punto 11, della legge n.
 825/1971 di delegazione della riforma tributaria, alla cui  validita'
 e' subordinata la legge delega (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47,
 prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12,
 quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia
 di  chi  ha  presentato  la  dichiarazione  in ritardo oltre il mese,
 oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i  versamenti
 d'imposta  dovuti, sia di chi ha effettuato tutto puntualmente, salvo
 la  semplice  presentazione  della  dichiarazione  ad  altro  ufficio
 ii.dd., incompetente per territorio;
      che,  nel  caso  concreto,  ritiene  di sospendere il giudizio a
 carico della ditta Polo  Antonio,  rimettendo  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;